Covid in Puglia – Emiliano detta misure più stringenti

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l’ordinanza “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con decorrenza dal 27 marzo sino al 6 aprile 2021.

Secondo il comunicato della Regione, l’ordinanza è il frutto di un confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia.

“Abbiamo recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle province e partenariato – ha detto Emiliano – che avevano espresso l’esigenza di misure più stringenti rispetto a quelle nazionali per arginare la diffusione dei contagi in vista delle festività. Abbiamo fatto in modo che le regole siano uniformi su tutto il territorio regionale, senza creare disparità tra territori e comunità”.

L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:

Seconde case
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Attività commerciali
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

Attività lavorativa
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

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